Il datore di lavoro che minaccia i dipendenti è colpevole di estorsione ma non di riduzione in schiavitù

Redazione 12/01/12
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 251 pubblicata il 10 gennaio 2012, che ha respinto il ricorso della pubblica accusa volto a far dichiarare la violazione di legge per l’esclusione del reato di cui all’art. 600 del codice penale, oltre a quello di estorsione.

Questi i fatti: un amministratore di società era stato indagato per lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, taluni privi di permesso di soggiorno, giacché li faceva lavorare ben oltre l’orario di lavoro, anche più di dodici ore al giorno, ed in situazioni ambientali di pioggia e terreno fangoso e con retribuzioni inferiori a quelle pattuite.

Tale situazione di fatto era accettata dai lavoratori a seguito di minacce di licenziamento; il datore pertanto era stato condannato per estorsione, ma in sede di merito era stata esclusa la configurabilità del reato di riduzione in schiavitù per la mancanza del presupposto di uno stato di soggezione continuativa tale da privare i soggetti passivi della libertà di autodeterminarsi e di alternative alle condizioni di lavoro contestate, viceversa da questi accettate.

Il tribunale del riesame aveva inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari rappresentate dai pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento della prova.

La Cassazione ha confermato le valutazioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso del procuratore generale.

La minaccia di licenziamento è infatti sufficiente ad integrare il reato di estorsione, laddove la condotta dell’agente è volta a far accettare ai dipendenti un lavoro sottopagato o comunque non rispondente alla legge o ai contratti collettivi.

La configurabilità del reato di cui all’art. 600 del codice penale resta invece esclusa per l’assenza di un effettivo condizionamento nell’accettare condizioni di lavoro proibitive, pur essendo lo straniero irregolare: affinché si configuri tale ultimo reato infatti è necessario che l’agente ponga in essere più stringenti limitazioni alla libertà personale e di circolazione della vittima.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento