Con la sentenza n. 205 del 10 gennaio 2012 la Corte di legittimità ha accolto il ricorso che era stato presentato dal Procuratore generale della Repubblica che denunciava l’illegalità della pena inflitta ad un genitore colpevole di non aver versato alla moglie, dopo la separazione, la metà delle spese mediche e scolastiche.
In sede di patteggiamento all’uomo era stata applicata la sola pena della multa prevista come sanzione dall’art. 12sexies della legge 898/1970, che rimanda alle pene indicate nell’art. 570 del codice penale.
Alla fine la condanna inflitta era consistita in una multa dall’importo irrisorio (220 euro), che è stato ritenuto inadeguato dai giudici della Cassazione, che hanno annullato con rinvio la decisione.
Infatti, ad avviso del supremo consesso, «il ricorso dell’accusa è fondato, posto che, l’art. 12sexies della legge 898/1970, cui rinvia l’art. 3 della legge 54/2006 rimanda alle pene previste dall’art. 570 c.p., che devono intendersi quelle indicate dal primo comma della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12sexies la violazione di un obbligo di natura economica e non di mera assistenza morale, con la conseguenza che in tale fattispecie deve applicarsi la pena della reclusione congiunta alla multa».
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