– La declaratoria contrattuale avente ad oggetto la qualifica del dirigente postula un?ampia discrezionalit? e autonomia decisionale e strategica nell?esercizio delle? mansioni? affidate al dipendente.
– Dall?analisi della declaratoria contrattuale riguardante la categoria dei quadri-I livello emerge che l?elemento differenziale che contraddistingue l?attivit? del dirigente rispetto a quella svolta dal dipendente a cui ? attribuita la qualifica di quadro risiede nell?esercizio di? funzioni al di fuori dei limiti delle direttive generali e caratterizzate dalla possibilit? di porre in essere le scelte fondamentali per l?impresa o un ramo di essa con autonomo? potere decisionale e rappresentativo.
– Il danno c.d. da demansionamento pu? consistere tanto in un pregiudizio patrimoniale, consistente nella perdita di possibilit? di sfruttare particolari occasioni di lavoro o di percepire determinati emolumenti, quanto in un pregiudizio non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto all?integrit? fisica.
– Il danneggiato ha l?onere di allegare e dimostrare l?esistenza del danno subito a seguito della lamentata dequalificazione, ma tale prova pu? essere raggiunta anche attraverso il ricorso ad indici presuntivi (quali la posizione rivestita dal dipendente, la sua anzianit?, l?intensit? del demansionamento).
– Il danno derivante dalla incapacit? lavorativa specifica ? un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente, in particolare, nella perdita o diminuzione della possibilit? di produrre reddito, e va tenuto distinto dal danno non patrimoniale derivante dalla perdita della capacit? lavorativa generica.
– Il danno esistenziale pu? essere risarcito a condizione che il danneggiato ne offra una rigorosa dimostrazione onde evitare la duplicazione del pregiudizio effettivo, avuto riguardo alle normali conseguenza nefaste gi? ricompresse nella liquidazione del danno biologico.?
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sentenza
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