L’operazione dentistica deve essere eseguita dal medico abilitato, altrimenti si rischia il carcere

Redazione 30/01/12

Con la sentenza n. 3222 del 26 gennaio la Cassazione ha delineato i confini della responsabilità medica nei casi di operazione chirurgica dentistica.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte ha riguardato una paziente che aveva subito numerose operazioni chirurgiche all’apparato dentale, inadeguate rispetto alla patologia sofferta. I postumi dell’intervento sono state le lesioni all’apparato dentale dalle quali è derivata una malattia di durata superiore ai quaranta giorni, e l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione.

I giudici di merito avevano però escluso il reato di lesioni dolose, per mancanza di coscienza e volontà di causare l’evento lesivo.

La Cassazione ha però precisato che il giudizio deve vertere non solo attorno alla individuazione e qualificazione dell’elemento soggettivo che sorregge l’operatore sanitario quando compie un intervento chirurgico in mancanza di valido consenso informato, provocando delle conseguenze dannose sulla salute del paziente, ma anche quando consente che sia un soggetto privo delle abilitazioni normative a compiere attività sanitaria con esito infausto.

Nel caso di specie era successo proprio questo nello studio dentistico, ossia che il titolare aveva fatto compiere l’operazione ad un collaboratore privo della abilitazione richiesta.

In questo e casi simili, il titolare incorre in responsabilità per dolo indiretto, essendo altamente prevedibile l’esito infausto dell’operazione a causa della scarsa esperienza del collaboratore.

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