Danno morale: il Tribunale di Bari ribadisce l’autonomia rispetto al danno biologico

Redazione 31/01/12
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Anna Costagliola

Di nuovo la giurisprudenza interviene sul tema dell’autonomia ontologica del danno morale, discostandosi dall’orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Cassazione con una serie di pronunce del 2008 (cd. sentenze gemelle) in cui si affermava che il danno non patrimoniale è categoria generale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente denominate che avrebbero una portata meramente definitoria all’interno di quella unitaria di riferimento. Nella prospettiva delle riportate Sezioni Unite, una volta esclusa la possibilità di individuare autonome sottocategorie di danno non patrimoniale, compito del giudice, prescindendo dalla terminologia adoperata, è quello di valutare in concreto il pregiudizio arrecato alle persone, provvedendo alla integrale riparazione del danno ed evitando duplicazioni di poste risarcitorie.

Già nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, immediatamente successiva alle sentenze del 2008, non sono mancate smentite al descritto orientamento sulla quantificazione del danno non patrimoniale e sulla valenza che, nell’ambito di tale unitaria categoria di danno, assumono il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale. In questo senso la stessa Cassazione aveva recuperato piena autonomia al danno morale, individuato nella sofferenza soggettiva procurata in conseguenza di un fatto illecito costituente reato e considerato risarcibile in sé, a prescindere dalla relativa intensità e durata nel tempo (cfr. Cass. sentt. 29191/2008, 479/2009, 557/2009, 11701/2009).

Ribadisce, ora, il Tribunale di Bari che il danno morale va liquidato in via autonoma, senza nessun automatismo e indipendentemente dal danno biologico. Riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale ad un uomo che, aggredito nel parcheggio di un albergo, aveva subito lesioni personali e morali, il giudice ha motivato che nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che il danno morale possa essere liquidato come una quota minore di quello biologico. Da tale pronuncia si evincono i seguenti principi:

a) autonomia del danno morale, la quale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e che, come tale, inerisce pur sempre ad un diritto inviolabile della persona;

b) non subordinazione del danno morale al danno biologico, per cui nella liquidazione del primo deve tenersi conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.  

Nella prospettiva ribadita dal Tribunale di Bari, pertanto, il danno morale, da sottovoce di danno non patrimoniale non dotata di propria autonomia, ritorna alla sua originaria posizione di autonomia rispetto al danno biologico, non necessariamente ancorato ad una percentuale dello stesso. La relativa autonomia è affermata sia in relazione alla nostra Carta costituzionale, che tutela l’integrità morale (art. 2), sia in relazione a principi sovranazionali espressi nella Carta di Nizza e nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. 190/2008.

 

 

 

 

 

 

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