In caso di sopravvenuta paternit?, viene meno- automaticamente e prima ancora del relativo provvedimento di dispensa- l?obbligo di prestazione del servizio militare di leva nei confronti di imputato o condannato per reati di assenza; conseguentemente e contemporaneamente cessa la permanenza dei reati medesimi.
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Omissis
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Il Trib. militare di sorveglianza, con ordinanza 12 giugno 2003, ha respinto le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibert? proposte da G.T.(condannato alla pena di otto mesi di reclusione per diserzione aggravata).
Il rigetto ? stato motivato con il rilievo del perdurare della arbitraria assenza del condannato dal reparto che ?osta alla concessione dei richiesti benefici, mostrando eloquentemente qualsiasi mancanza di inizio di resipiscenza?.
Contro l?ordinanza ha proposto ricorso il G., eccependo violazione di legge e vizi di motivazione sotto il duplice profilo della mancata considerazione della propria mutata situazione personale(intervenuta paternit?) con conseguente venir meno dell?obbligo militare e dell?omesso esame degli elementi positivi valutabili ai fini della concessione dei benefici richiesti.
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Il P.G. ha concluso come in epigrafe.
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Il primo motivo di ricorso ? fondato.
Come ha osservato il P.G., ? giurisprudenza consolidata che, in caso di sopravvenuta paternit?, l?obbligo di prestazione del servizio militare viene meno in maniera automatica anche prima (e indipendentemente) dal provvedimento di dispensa (cos? cass. ., Sez I , 6 marzo 2001, n. 3772, Leoniello). Ne consegue l?erroneit? della motivazione del rigetto fondata in via esclusiva sul permanere della ?arbitraria assenza dal servizio?.
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Ne consegue che il provvedimento annullato deve essere annullato con rinvio.
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Omissis
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