Peculato e malversazione militare- sottoufficiale addetto a mensa militare c.d.”alla contanti”- è possessore di generi alimentari acquistati con denaro dell’amministrazione da destinare alla confezione di pasti. (c.p.m.p.., art. 215) Cass. sez. I, ud. pu

sentenza 05/11/05
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Il sottoufficiale addetto a mensa militare c.d. ?alla contante? ? da ritenere, per le funzioni esercitate, non semplice custode ma specificamente possessore dei generi alimentari acquistati con denaro anticipato dall?amministrazione, potendo liberamente disporre di tali generi al fine esclusivo della confezione dei pasti.

 

 

 

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(Omissis)

 

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Con sentenza del 20 aprile 1998, il tribunale militare di Padova, condannava (omissis) dopo averli dichiarati colpevoli:

 

 

 

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il (omissis) dei reati di cui ai capi d) peculato militare continuato (artt. 81 cpv.cod. pen;215 c.p.m.p) perch?, aiutante A.M. con pi? azioni distinte, ma esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere tra il settembre 1992 e l?agosto 1994, tra il luglio 1995 ed il febbraio 1996, allorch? rivestiva l?incarico amministrativo di sottoufficiale addetto alla mensa (omissis), avendo in tale sua veste il possesso di generi alimentari di pertinenza dell?A.M. si appropriava ripetutamente a proprio profitto di salumi, formaggi, dolci, frutta ed altri generi alimentari appartenenti all?Amministrazione militare. Con l?aggravante del grado ricoperto. (omissis)

 

 

 

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il (omissis) dei reati di cui al capo L, concorso in peculato militare continuato (artt. 81 cpv. c.p., 215 c.p.m.p.)perch? Ten. Col. A.M. con pi? azioni distinte ma esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere tra il luglio 1994 ed il maggio 1995 ed anche in periodo successivo al suo trasferimento ad altro Ente, istigava i sottoufficiali direttori di mensa (omissis) affinch? questi consegnassero a lui stesso e agli appartenenti al suo nucleo familiare generi alimentari appartenenti all?A.M. di cui avevano il possesso in ragione del loro incarico amministrativo, in tal modo concorrendo con i predetti nella relativa appropriazione. Con l?aggravante del grado ricoperto e di quella di cui all?art. 58 co.1 c.p.m.p. in quanto commesso in concorso di inferiori.

 

 

 

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(Omissis)

 

 

 

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In particolare la Corte militare ha osservato:

 

 

 

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(omissis)

 

 

 

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che tutti gli imputati, al momento in cui risultavano commessi i fatti, rivestivano incarichi amministrativi ed avevano la responsabilit? o corresponsabilit? del funzionamento della mensa, mentre le modalit? di gestione, c.d. ?alla contanti? comportavano per ciascuno di essi il pacifico possesso del? denaro e dei generi alimentari e l?unica ragione di possesso era da ricondurre allo svolgimento dei compiti istituzionali,

 

 

 

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che l?autonoma disponibilit? dei generi alimentari sussisteva anche in capo al sottoufficiale addetto alla mensa, in ragione del suo contenuto e della natura delle sue mansioni e del fatto che nella prassi quotidiana i suoi compiti venivano a coincidere con quelli del direttore di mensa, almeno con specifico riguardo alla facolt? di impiego degli alimenti gi? acquistati e pervenuti all?interno della mensa;

 

 

 

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che ugualmente priva di fondamento era la doglianza secondo cui i diretori di mensa avrebbero avuto solo il possesso del denaro necessario per gli acquisti dei generi alimentari e non quello dei generi alimentari acquistati, rispetto ai quali la loro posizione sarebbe stata di semplici custodi, in quanto il possesso del denaro rappresentava una delle prerogative del direttore della mensa, al pari dell?immediato possesso degli alimenti forniti dall?Amministrazione militare e di quelli acquistati al libero mercato, a nulla rilevando la diversit? dell?oggetto (denaro o generi alimentari) che altro non rappresentava se non uno dei dei normali e fisiologici effetti dell?attivit? di gestione di una struttura che, grazie al denaro e alla diretta fornitura di materia prima, deve provvedere alla confezione ed alla distribuzione dei pasti;

 

 

 

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che quanto al T.Col. (omissis) la dichiarazione di responsabilit? riguardava fatti commessi in diretto e consapevole concorso con soggetti investiti di funzioni amministrative e in riferimento a periodi in cui questi ultimi erano nel concreto esercizio delle loro mansioni istituzionali, sicch? anche ad ipotizzare che alcuni fatti fossero avvenuti in data successiva al trasferimento dell?imputqato presso altra sede, rimaneva pur sempre provato che egli chiedeva ed otteneva, dai sottoufficiali gestori della mensa, alimenti e bevande che non gli spettavano e nella piena consapevolezza di non averne diritto;

 

 

 

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(Omissi)

 

 

 

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Con i motivi di impugnazione i ricorrenti denunciano:

 

 

 

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(Omissis)

 

 

 

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? l?erronea qualificazione del titolo di reato, non avendo la Corte militare considerato che l?unico responsabile della mensa ? il direttore e che quindi solo costui pu? commettere peculato, n?? ha considerato che, trattandosi di una mensa alla contanti, il possesso uti dominus riguarda esclusivamente il denaro e non gli alimenti acquistati al libero mercato, in ordine ai quali il Direttore ? titolare di un obbligo di custodire.

 

 

 

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(Omissis)

 

 

 

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Esatta ? infine, la qualificazione giuridica come peculato militare dei fatti ascritti, tenuto conto che, ai fini della sussistenza di tale reato, il possesso pu? anche essere mediato e che comunque la Corte di merito ha accertato, al di l? dei regolamenti ed in punto di fatto, che l?autonoma disponibilit? dei generi alimentari sottratti alla loro destinazione sussisteva non solo in capo al direttore di mensa ma anche in capo al sottoufficiale addetto alla medesima, in ragione del contenuto e della natura delle sue mansioni e del fatto che, nella prassi quotidiana, i suoi compiti venivano a coincidere con quelli del Direttore, almeno con specifico riguardo alla facolt? di impiego degli alimenti gi? acquistati e pervenuti all?interno della mensa.

 

 

 

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N? pu? avere rilevanza il fatto che trattavasi di ?mensa alla contanti? essendo evidente che i generi acquistati con il denaro anticipato dall?amministrazione non dovevano essere custoditi semplicemente all?interno della mensa, ma dovevano essere pur sempre liberamente utilizzati dai militari esclusivamente per la preparazione dei pasti, sicch? non possono esservi dubbi sulla destinazione non consentita perch? incompatibile con i fini dell?istituto. E quindi sull?utilizzazione, uti dominus degli stessi.

 

 

 

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(omissis).

 

 

sentenza

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