Di Lilla Laperuta
In materia tributaria, l’omessa notifica di un atto impositivo presupposto (l’avviso di accertamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo, nella specie la cartella di pagamento, e per quanto concerne l’azione giudiziale del contribuente, questi può citare indifferentemente in giudizio l’ente pubblico creditore o la società concessionaria alla riscossione, in quanto non sussiste litisconsorzio necessario. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1532 depositata il 2 febbraio 2012, nella quale ha respinto le ragioni sollevate da Equitalia (cfr. anche Cass. sent. 16412/2007).
È rimessa, piuttosto, all’Agente della riscossione la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore interessato, ove egli sia stato notificatario di un ricorso fondato solo su vizi imputabili all’ente.
Si cita sul punto l’art. 39 del D.Lgs. 112/1999, a norma del quale si impone che il concessionario della riscossione, se non vuole rispondere esso stesso della lite, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, ove il contribuente non lo abbia fatto.
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