con decreto in data 7/11/03 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di
affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di ************ ************ in relazione a una espianda pena infettagli con sentenza 10/3/03 del GUP del Tribunale di Tortona.
Ha rilevato il Presidente che nell’istanza, avanzata dal difensore, non vi era la formale e rituale dichiarazione di domicilio richiesta dall’art. 677 comma 2-bis C.P.P. e che non poteva costituire valido equipollente la mera indicazione della residenza e del domicilio del prevenuto ricavabile dagli atti.
Contro questa pronuncia il difensore del ************ ha proposto ricorso per Cassazione con il quale eccepisce in primo luogo, essendo il suo assistito in stato di libert? residente in Cremona, l’incompetenza ai sensi dell’art. 47 comma 3 O.P. dell’adito Tribunale di sorveglianza di Torino, e comunque dell’Ufficio di
sorveglianza di Alessandria ove risultava essere stato emesso il
provvedimento, e deduce inoltre erronea, perch? troppo formalistica e restrittiva, interpretazione dell’art. 677 comma 2-bis C.P.P. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall’art. 616 C.P.P. La competenza del Tribunale di sorveglianza di Torino discende dal
disposto dell’art. 656 comma 6 C.P.P. rientrando nella giurisdizione di detto Tribunale il luogo, Tortona, in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero cui ? stata presentata l’istanza. Pur dovendosi escludere ogni possibilit? di delega ad ufficio diverso dal Tribunale di sorveglianza di Torino, il provvedimento de
plano impugnato non pu? d’altra parte ritenersi inficiato dal solo fatto che sia stato pronunciato in Alessandria poich? ci? che conta
? che risulta emesso da magistrato di tale Tribunale facente le funzioni del Presidente.
Quanto alla ragione per cui l’istanza di affidamento ? stata dichiarata inammissibile, contrariamente a ci? che si sostiene nel ricorso nessun giuridico rilievo, stante la piena autonomia del procedimento di sorveglianza, pu? attribuirsi al fatto evidenziato
nel ricorso che il ************ avesse eletto domicilio nel procedimento penale in cui gli ? stata inflitta la pena in relazione alla quale ? stata chiesta la misura alternativa e che dagli atti di tale procedimento risultasse il suo indirizzo.
Inducono a tale soluzione la chiara lettera del comma 2-bis dell’art. 677 C.P.P. – secondo cui il condannato non detenuto ha l’obbligo, a pena di inammissibilit?, di fare la dichiarazione o elezione di domicilio "con la domanda" con la quale chiede una di tali misure – e la evidente ratio di questa disposizione che ? stata introdotta proprio per assicurare nel procedimento di sorveglianza, attraverso
l’individuazione immediata e indiscutibile del domicilio legale dell’istante che non sia detenuto, il soddisfacimento dell’esigenza di pronta reperibilit? dello stesso indispensabile ai fini degli accertamenti che devono essere svolti sulla sua condotta. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos? deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004
?
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. **************** – Presidente – del 15/10/2004 ************************ – Consigliere – SENTENZA ************************ – Consigliere – N. 3947 Dott. **************** – Consigliere – REGISTRO GENERALE ************ ************** – Consigliere – N. 048979/2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ************ ************, ***** 25/01/1947; avverso ORDINANZA del 07/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ****************; lette le conclusioni del **************** che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA con decreto in data 7/11/03 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di ************ ************ in relazione a una espianda pena infettagli con sentenza 10/3/03 del GUP del Tribunale di Tortona. Ha rilevato il Presidente che nell’istanza, avanzata dal difensore, non vi era la formale e rituale dichiarazione di domicilio richiesta dall’art. 677 comma 2-bis C.P.P. e che non poteva costituire valido equipollente la mera indicazione della residenza e del domicilio del prevenuto ricavabile dagli atti. Contro questa pronuncia il difensore del ************ ha proposto ricorso per Cassazione con il quale eccepisce in primo luogo, essendo il suo assistito in stato di libert? residente in Cremona, l’incompetenza ai sensi dell’art. 47 comma 3 O.P. dell’adito Tribunale di sorveglianza di Torino, e comunque dell’Ufficio di sorveglianza di Alessandria ove risultava essere stato emesso il provvedimento, e deduce inoltre erronea, perch? troppo formalistica e restrittiva, interpretazione dell’art. 677 comma 2-bis C.P.P. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall’art. 616 C.P.P. La competenza del Tribunale di sorveglianza di Torino discende dal disposto dell’art. 656 comma 6 C.P.P. rientrando nella giurisdizione di detto Tribunale il luogo, Tortona, in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero cui ? stata presentata l’istanza. Pur dovendosi escludere ogni possibilit? di delega ad ufficio diverso dal Tribunale di sorveglianza di Torino, il provvedimento de plano impugnato non pu? d’altra parte ritenersi inficiato dal solo fatto che sia stato pronunciato in Alessandria poich? ci? che conta ? che risulta emesso da magistrato di tale Tribunale facente le funzioni del Presidente. Quanto alla ragione per cui l’istanza di affidamento ? stata dichiarata inammissibile, contrariamente a ci? che si sostiene nel ricorso nessun giuridico rilievo, stante la piena autonomia del procedimento di sorveglianza, pu? attribuirsi al fatto evidenziato nel ricorso che il ************ avesse eletto domicilio nel procedimento penale in cui gli ? stata inflitta la pena in relazione alla quale ? stata chiesta la misura alternativa e che dagli atti di tale procedimento risultasse il suo indirizzo. Inducono a tale soluzione la chiara lettera del comma 2-bis dell’art. 677 C.P.P. – secondo cui il condannato non detenuto ha l’obbligo, a pena di inammissibilit?, di fare la dichiarazione o elezione di domicilio "con la domanda" con la quale chiede una di tali misure – e la evidente ratio di questa disposizione che ? stata introdotta proprio per assicurare nel procedimento di sorveglianza, attraverso l’individuazione immediata e indiscutibile del domicilio legale dell’istante che non sia detenuto, il soddisfacimento dell’esigenza di pronta reperibilit? dello stesso indispensabile ai fini degli accertamenti che devono essere svolti sulla sua condotta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos? deciso in Roma, il 15 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004
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