Il Tar Toscana, II Sezione di Firenze, con la sentenza numero 4666 del 12 ottobre 2205 ci insegna che:
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<< Non ? possibile integrare le clausole del bando ? che dispongono la esclusione per la mancata produzione di documentazione ? nel senso di impedire tale integrazione, facendo prevalere esigenze di forma su esigenze di sostanza.
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A tale integrazione osta sia il principio del favore alla maggiore partecipazione delle ditte alle pubbliche gare sia il principio della necessaria semplificazione, e non aggravamento, degli oneri documentali delle parti concorrenti>>
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A cura di Sonia LAZZINI
- allegata sentenza
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