Estradizione: il ricorso contro la misura cautelare emessa dallo Stato da cui proviene l’estradato è inammissibile per carenza di interesse

Redazione 21/02/12
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Ed infatti, se c’è stata la consegna dell’imputato allo Stato richiedente costui non ha più alcuna motivazione nel vedersi accolta la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare.

A deciderlo è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite penali (n. 6624 del 17 febbraio 2012) intervenuta a comporre un contrasto nell’ambito della medesima sezione penale che aveva di volta in volta adottato posizioni diverse sul punto.

Secondo un primo orientamento, l’estradando detenuto doveva essere rimesso in libertà se l’efficacia del decreto di estradizione veniva sospesa, in via cautelare, dal giudice amministrativo, con conseguente mancata esecuzione della consegna nel termine stabilito; secondo altro orientamento invece non si verificava, nell’ipotesi considerata, la perdita di efficacia della misura cautelare personale.

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per effetto della consegna allo Stato richiedente della persona reclamata.

La Corte suprema di legittimità ha precisato infatti che ove, in esecuzione del decreto ministeriale di estradizione, sia avvenuta di fatto la consegna della persona, viene meno l’interesse alla definizione del procedimento de libertate, che, avendo natura incidentale rispetto a quello di estradizione ed essendo funzionale all’obiettivo da quest’ultimo perseguito, non ha più ragion d’essere, per avere comunque assolto, in via definitiva, la sua funzione strumentale alla consegna della persona richiesta, uscita ormai dal campo di operatività dello Stato italiano, che non è più in grado di incidere sullo status libertatis del medesimo soggetto.

Nell’ipotesi considerata, continuano le Sezioni Unite, l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato ai fini estradizionali, non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione.

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