Sì alla riduzione dell’assegno di mantenimento se l’ex coniuge ha propria capacità lavorativa

Redazione 27/03/12
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Biancamaria Consales

Così è stato deciso dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza n. 4571, depositata il 22 marzo 2012, pronunciatasi nei confronti della richiesta di un donna, separata dal marito, cui era stato ridotto l’importo dell’assegno mensile finalizzato al suo mantenimento ed a quello dei due figli, maggiorenni e con lei conviventi.

Nella fattispecie, la Corte di appello, invocata dal marito della donna, aveva disposto la riduzione dell’assegno mensile, annualmente rivalutabile, in considerazione da un lato della cessazione di ulteriore attività lavorativa del marito per incompatibilità con un incarico espletato (nel caso specifico, la parte, dirigente medico, aveva cessato di svolgere attività di collaborazione con un centro di dialisi per incompatibilità con l’incarico da lui espletato presso la struttura pubblica e tra l’altro non svolgeva attività libero professionale di medico), dall’altro in considerazione della capacità lavorativa della donna desumibile dalla qualifica di insegnante.

La Suprema Corte ha ribadito quanto affermato in appello, sostenendo che la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento era giustificato dal fatto che la donna, sebbene risultata priva di mezzi economici, non era stata plausibilmente ritenuta priva, per ragioni oggettive, di qualsiasi residua capacità lavorativa lucrativa, essendo dotata di specifica qualifica professionale. Pertanto avrebbe potuto cercare altra fonte di reddito dando lezioni private o collaborando con scuole pubbliche o private.

Redazione

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