Società e reato di impedito controllo, la Cassazione precisa i termini per proporre querela

Redazione 29/03/12
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Lilla Laperuta

In ambito societario la fattispecie di impedimento delle attività di controllo è contemplata dall’art. 2625, comma 1 c.c., ai sensi del quale gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 10.329 euro) . L’illecito di natura amministrativa diventa poi penalmente rilevante ai sensi del successivo comma 2, allorché ne deriva un danno ai soci. In tal caso il termine per proporre querela inizia a decorrere soltanto dall’acquisita consapevolezza dell’evento dannoso da parte della persona offesa dal reato. La precisazione è fornita debitamente dalla Corte di Cassazione nella sentenza 27 marzo 2012 n. 11639.

Ad avviso del Collegio il danno rappresenta il momento consumativo del reato posto a tutela del patrimonio dei soci: ne deriva che, ai fini del computo dei termini per la presentazione della querela – da presentarsi entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato ex art. 124, comma 1, c.p., – il decorso del termine non può essere ancorato al verificarsi dell’impedimento del controllo.

Come già specificato in altra sede, il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato (cfr. Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13938). Applicando il principio nella fattispecie in esame, il Collegio conclude che il termine decorre solo dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato, ovvero l’evento di danno cagionato dalla condotta di impedito controllo nella sua dimensione sia oggettiva che soggettiva. Quindi, soltanto dal momento acquisita consapevolezza dell’evento dannoso da parte della persona offesa dal reato.

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