Ad avviso della sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 16150 del 2 maggio 2012) la società può presentare querela con la sola firma del rappresentante legale.
Il supremo Collegio ha confermato le statuizioni dei tribunali di merito con cui si era respinta la difesa di un uomo che era stato querelato da una srl con atto firmato dal solo rappresentante legale.
L’imputato sosteneva l’invalidità della querela così sporta, ma tali argomentazioni non sono state condivise neanche dalla Cassazione, che invece ha chiarito come, nei casi di querela sporta dal rappresentante legale di una società di capitali l’onere dell’indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, comportando essa l’implicito riferimento alla legge quale fonte stessa.
L’esercizio del diritto di querela, continuano i giudici, rientra ‘naturaliter’ fra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità alcuna di un mandato specifico.
Il codice civile (articoli 2384 e 2387) prevede infatti che gli amministratori che hanno la rappresentanza di una società di capitali possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo); possono, quindi, senz’altro curare la presentazione di un atto di querela verso chi abbia arrecato un danno alla società in assenza di un ulteriore nomina ad hoc.
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