Lilla Laperuta
Con un comunicato stampa del 23 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni di irregolarità, altrimenti note come avvisi bonari non sono impugnabili, così contraddicendo l’indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 11 maggio 2012, n. 7344 e aderendo invece alla prevalente giurisprudenza di legittimità del Supremo Consesso a Sezioni Unite, e nella specie espresso nelle sentenze n.16293/2007 e n.16428/2007. In quella sede infatti è stata prevista l’esclusione dell’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni. Come si legge nel comunicato, sostenendosi l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari, la tutela giudiziale delle ragioni del contribuente potrà comunque essere esercitata in sede di impugnazione del ruolo. Solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti,l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente. Coerentemente con questo orientamento, gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.
.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento