Finanze locali, una chance in più

Redazione 13/07/12

In dirittura, dopo il via libera del Consiglio di Stato, il regolamento sulla copertura, mediante sponsorizzazioni e convenzioni, dei servizi pubblici non essenziali

 

di Giuseppe Manfredi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali)

 

Presto le amministrazioni locali potranno avere una chance in più per la copertura finanziaria dei servizi: i contratti di sponsorizzazione. Il Consiglio di Stato, infatti, ha dato il proprio via libera, con parere 2971/2012 depositato il 20 giugno scorso allo “Schema di regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”, messo a punto dal Ministero dell’economia. In realtà la sezione consultiva, che già in precedenza aveva rimandato al mittente lo schema, non è stata del tutto soddisfatta della nuova stesura. Ma la sezione, si legge nel parere, “prende atto che le esigenze urgenti che l’Amministrazione intende fronteggiare prevalgono, per il momento, su una ricerca di soluzioni più appaganti e tecnicamente più ponderate e dettagliate”. Insomma, servono nuove fonti di finanziamento e per ora non è il caso di andar molto per il sottile. Entrando nei contenuti, lo schema di regolamento dà attuazione a una disposizione collocata nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 (intitolata “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”). L’articolo 43 di detta legge conteneva un insieme di misure per incentivare la sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, la contribuzione dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e, in generale, la produttività delle amministrazioni. Il regolamento deve individuare “le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto”. Proprio quest’ultimo è uno dei punti su cui, ancora, cala il dissenso del Consiglio di Stato, che già nel precedente parere aveva sottolineato la questione. “L’ammontare dei contributi, secondo la norma cui si intende dare attuazione, deve essere determinato, almeno nei tratti fondamentali che ne regolano la quantificazione, nell’ambito dello stesso schema regolamentare che si esamina”, dicono i giudici di palazzo Spada. “Non si tratta infatti di quantificare in modo puntuale il contributo, che potrà naturalmente variare secondo la tipologia della attività resa a richiesta del privato, ma di porre i criteri base che devono guidare l’attività della p.a. nella sua determinazione”, e “poiché le prestazioni sono puntualizzate (…) e si riferiscono in realtà a fattispecie già erogate, appare possibile declinare con maggior precisione il criterio almeno del recupero del costo”. L’obiettivo è “consentire all’utenza di comprendere prima (e in via normativa) quale sarà la controprestazione patrimoniale che viene richiesta”. Nel precedente parere, datato 2010, il Consiglio di Stato sottolineava la necessità di comprendere meglio, a distanza di undici anni dall’emanazione della direttiva della Presidenza del Consiglio, “in quale contesto di sistema si inserisce attualmente lo schema in esame, che si rivolge a tutte le Amministrazioni pubbliche, e che appare destinato ad operare in una realtà normativa profondamente modificata”. In particolare, si chiedeva all’amministrazione proponente “di chiarire come si coordina la disposizione de qua, con le successive misure legislative, dirette a sollievo del fabbisogno statale, via via adottate in materia di riassegnazione (parziale o integrale) all’entrata del bilancio dello Stato delle prestazioni a pagamento effettuate a favore di amministrazioni pubbliche”.  Secondo il parere, il Mineconomia ha adempiuto alle disposizioni istruttorie impartite dalla sezione, con una nuova relazione, trasmessa il 15 maggio scorso, cui è allegata una nuova redazione dello schema. Il nuovo lavoro “risponde in parte alla questioni sollevate nel parere istruttorio”. Ma come detto, le ragioni di finanza pubblica impongono che questo provvedimento veda presto la luce.

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