Si applica la tutela reale se ad essere licenziato è uno “pseudo dirigente”

Redazione 29/11/12

Lilla Laperuta

In materia di applicabilità delle garanzie procedurali previste dalla L. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), alla fattispecie del licenziamento del dirigente è necessario verificare se si è in presenza di un dirigente o di uno “pseudo dirigente”. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20763/2012, depositata il 23 novembre.

Nel caso di specie la Corte Suprema ha ritenuto motivatamente di ricondurre le mansioni del lavoratore licenziato con qualifica dirigenziale a quello di uno pseudo dirigente osservando che le funzioni effettivamente si connotavano per la mancanza di autonomia, potere decisionale e concorso alla promozione, coordinamento e gestione dell’impresa, cioè le prerogative tipiche di un ruolo dirigenziale. Circostanza che induce il giudice a ritenere il lavoratore uno “pseudo dirigente” al quale può applicarsi la tutela reale in caso di licenziamento senza giustificato motivo oggettivo, con le relative conseguenze sanzionatorie previste dalla legge per l’inosservanza delle garanzie procedurali da parte del datore di lavoro. Si condanna infatti l’azienda alla reintegra e al risarcimento del danno.

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