Legge di stabilità, concorsi pubblici con obbligo di riserva del 40% dei posti

Redazione 11/01/13
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Lilla Laperuta

Le amministrazioni pubbliche possono indire concorsi pubblici prevedendo una riserva di posti del 40% a favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che hanno maturato tre anni di servizio o di quanti abbiano maturato tre anni di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione. Lo ha previsto il legislatore nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2013), aggiungendo il comma 3bis all’art. 35 D.Lgs. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego).

In particolare il nuovo comma prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera sub a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando.

Le previsioni surriferite, si afferma, hanno la valenza di principi generali cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche, nessuna eccettuata dunque.

Viene affidata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro il 31 gennaio 2013 la disciplina delle modalità e dei criteri applicativi del comma 3bis nonché la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettere a) succitata in rapporto alle altre categorie riservate.

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