Cassazione: per essere risarciti per l’incidente sulle piste da sci occorre provare la colpa del gestore dell’impianto

Redazione 22/02/13

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 4018 del 19 febbraio 2013 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di uno sciatore contro la decisione di merito che gli addebitava per l’intero la responsabilità di un sinistro occorso sulle piste.

L’uomo era andato a sbattere contro la staccionata di legno che delimitava la pista da una scarpata, e alla cui base erano situati i manufatti dell’impianto di risalita.

Aveva quindi chiamato in causa il gestore dell’impianto sciistico per ottenere il risarcimento del danno subìto, assumendo che la staccionata avrebbe dovuto essere adeguatamente segnalata.

Sul punto i giudici precisano anzitutto che la predisposizione di una adeguata segnaletica era necessaria solo se la pista per le sue caratteristiche non consentiva la visuale dell’ostacolo, e cioè in presenza di curve, di strettoie e via dicendo. Ma poiché in quel punto la pista era abbastanza ampia da consentire una giusta visuale, allora il gestore non era tenuto a segnalare la presenza di una staccionata di legno. Impossibile, quindi, addossargli la responsabilità del sinistro, posta totalmente a carico dello sciatore che, tra l’altro, procedeva a velocità sostenuta.

«Vista la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata su pista da sci», continuano gli ermellini, «l’estensione delle stesse e la naturale possibile anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinchè si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 del codice civile, con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo delle pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato a percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo».

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