Iscrizione alle “white list” per le imprese, più trasparenza nei conti delle amministrazioni e soprattutto sull’identikit dei soggetti aggiudicatori
Francesco Maltoni (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)
Trova finalmente applicazione l’articolo 5 del decreto legislativo 29 del 29 dicembre 2011, che definisce le informazioni che le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati. Nello specifico, con il provvedimento adottato dal Ministero dell’Economia lo scorso 26 febbraio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, diventano finalmente vigenti le direttive sulla trasparenza degli appalti, soprattutto nei rapporti che devono intercorrere tra amministrazioni e vincitori dei bandi. Ora, il soggetto che si sia aggiudicato l’appalto dovrà compilare una scheda dettagliata sia sulla propria natura che in merito ai finanziamenti ottenuti per portare a compimento l’opera oggetto del bando. Si passa, così, dai soggetti erogatori, al “termometro” sullo stato di avanzamento dell’opera, fino alle sovvenzioni riconosciute da parte degli enti amministrativi. Tutto, insomma, sarà schedato e registrato: una norma che è in linea con la recente legge anticorruzione, che ha previsto per le imprese l’iscrizione alle “white list” presso le Prefetture – cioè all’elenco dei soggetti virtuosi – mentre le amministrazioni saranno chiamate agli straordinari sulla trasparenza dei conti, in particolare proprio per consulenze, appalti e retribuzioni. Così, con il decreto attuativo appena varato dal Ministero del Tesoro, si inaugura una nuova fase nel settore degli appalti pubblici: quella della trasparenza assoluta tra tutti le parti in causa. Una rivoluzione che obbligherà i soggetti aggiudicatori a spiegare dettagliatamente la propria ragione sociale, il numero dei dipendenti, i tutori legali e qualsiasi altra informazione utile a definire il profilo di chi dovrà compiere un’opera utile alla collettività, poggiando su commesse del pubblico. Naturalmente, in questo modo i legislatori sperano di ridurre i casi di negligenza da parte degli appaltatori e, insieme, rendere più concrete eventuali sanzioni comminate nel caso le informazioni fornite risultino incomplete. “L’adempimento degli obblighi di comunicazione – si legge nel decreto – è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello stato, verificato all’atto della sua erogazione dai competenti uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile”. Insomma, piena autorità agli uffici amministrativi di muoversi nei confronti di soggetti restii a comunicare dati richiesti nella procedura di assegnazione dell’opera. Qualora il diretto interessato si rifiuti di fornire alcuni dati essenziali, allora l’amministrazione potrà procedere anche all’interruzione del finanziamento. A finire sotto l’egida della nuova normativa saranno tutti i cantieri aperti successivamente al 21 febbraio 2012; alle amministrazioni spetta registrare con cadenza predefinita tutti i dati dei soggetti aggiudicatori del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno, con messa in rete nel database comune nell’arco del mese a seguire.
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