Anna Costagliola
Nella seduta dell’11 dicembre scorso, il Parlamento europeo ha finalmente approvato, dopo l’ok del Consiglio dell’Unione europea, un pacchetto legislativo che disciplina e pone regole uniformi in materia di deposito e registrazione del brevetto unico europeo. Dunque, dopo circa 40 anni di attesa e tanti tentativi falliti, il brevetto unico è destinato a divenire realtà a partire da aprile 2014, quando sarà possibile registrare le invenzioni con un solo atto in tutto il territorio europeo.
Il brevetto nasce dalla cooperazione rafforzata di 25 Paesi membri Ue, da cui sono escluse Italia e Spagna, che hanno rifiutato di aderire a causa del trilinguismo (inglese, francese e tedesco) previsto per la domanda di deposito del brevetto, e hanno conseguentemente presentato ricorso alla Corte Ue chiedendo di annullare, adducendone l’invalidità sotto molteplici profili, la decisione con cui il Consiglio ha autorizzato la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme. Essa è adottata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e dopo approvazione del Parlamento.
Allo stato attuale, quindi, il brevetto europeo con effetto unitario non fornirà protezione in Spagna e in Italia, le quali però, pur avendo inizialmente rifiutato di parteciparvi, potranno scegliere di aderire alla cooperazione rafforzata anche in un secondo momento.
Nel frattempo, è di ieri la notizia che la Corte di giustizia dell’Ue ha respinto i ricorsi promossi da Italia e Spagna che, in sostanza, hanno addebitato al Consiglio di avere eluso, autorizzando la cooperazione rafforzata controversa, il requisito dell’unanimità e di aver eliminato l’opposizione di questi due Stati membri alla proposta della Commissione in merito al regime linguistico del brevetto unitario. Nell’esaminare tali argomenti, la Corte ha sottolineato che nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito delle competenze dell’Unione che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all’unanimità. Al contrario, dal trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti nei Trattati, a una cooperazione rafforzata e che in tal caso (sempre che il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata) l’unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti. Ne consegue, per la Corte, che la decisione di autorizzare una cooperazione rafforzata, dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, non costituisce affatto un’elusione del requisito dell’unanimità né un’esclusione degli Stati membri che non hanno aderito alle richieste di cooperazione rafforzata, ma, stante l’impossibilità di pervenire a un regime comune per l’insieme dell’Unione entro un termine ragionevole, contribuisce al processo di integrazione.
La Corte ha ritenuto altresì infondata l’argomentazione di Spagna e Italia secondo cui la tutela conferita da tale brevetto unitario non apporterebbe benefici in termini di uniformità, e dunque di integrazione, rispetto alla situazione derivante dall’attuazione delle norme previste dalla Convenzione sul brevetto europeo. Sul punto, la Corte rileva, infatti, che, a differenza dei brevetti europei rilasciati conformemente alle norme della Convenzione, che garantiscono in ciascuno degli Stati membri una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale, il brevetto unitario vale invece a conferire una tutela uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Peraltro, contrariamente a quanto asserito, la decisione impugnata non arreca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. Inoltre, secondo la Corte, essa non lede le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata.
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