Lilla Laperuta
Con la sentenza n. 2374 del 30 aprile la sesta sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità della clausola che, nella fattispecie, impone ai concorrenti di rendere una dichiarazione con la quale si impegnano «a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto della concessione in esecuzione di precedenti convenzioni» (cd. clausola sociale).
La legittimità della clausola sociale viene affermata in quanto la stessa:
a) è stata concordata nel protocollo d’intesa unilaterale sottoscritto in data 10 dicembre 2010 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le principali Organizzazioni sindacali;
b) è legittimata dalla giurisprudenza comunitaria e non contrastante con l’art. 41 della Costituzione, in funzione dell’utilità sociale cui si correla la libera iniziativa economica privata;
c) è prevista per i contratti delle pubbliche amministrazioni nell’art. 69 del D.Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) che consente alle stazioni appaltanti di «esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto» in relazione ad «esigenze sociali».
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