Emergenza lavoro e giovani, nodi Imu-Tares

Redazione 03/05/13

Tra le priorità anche Iva, debiti della p.a. a imprese e risorse cig

 

tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della Tares, con la circolare n. 1/DF/2013 spiega le novità inserite nell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, che delega ai comuni, per l’anno 2013, il potere di fissare il numero delle rate e la loro scadenza. In mancanza della delibera del comune il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio dovrà essere fatto entro luglio, mentre l’ultima rata della Tares avrà come scadenza ottobre 2013.

Per il pagamento delle prime due rate i comuni possono permettere ai contribuenti di impiegare i modelli di pagamento dello scorso anno concernenti la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2. Ciò che non cambia è che l’ultima rata dovrà essere stabilita sulla base dei nuovi importi della Tares, maggiorata del previsto 0,30 euro per metro quadrato. La circolare regola che tale maggiorazione è riservata allo Stato. L’ultima rata va pagata solo con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale previsti per la Tares.

Invece, per quanto concerne l’Imu, la circolare spiega che il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili è cominciato sono accadute variazioni consistenti ai fini della determinazione dell’imposta, risponde alla logica di non frammentare in modo eccessivo l’inoltro delle denunce. Ma c’è di più, la circolare rende noto che, per le violazioni riguardanti l’anno di imposta 2012, diventa attivo l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Infine, un accenno agli obblighi degli enti locali sulle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché sui regolamenti Imu. A decorrere dall’anno 2013, infatti, tali atti devono essere inviati telematicamente per la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Mef, che ha effetti costitutivi. Per quanto concerne i versamenti Imu, i contribuenti dovranno avere riguardo alla pubblicazione degli atti: per la prima rata, alla data del 16 maggio di ogni anno di imposta; per la seconda rata, alla data del 16 novembre.

Redazione

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