E’ legittimo il trasferimento in un’altra sede di lavoro, del dipendente rimasto menomato ad una mano dopo un incidente in servizio, disposto dal datore di lavoro senza il consenso dell’interessato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10338 del 3 maggio 2013. In tale sede è stato precisato che l’inamovibilità del lavoratore è prevista soltanto in caso di grave disabilità e la valutazione insindacabile sulla rilevanza dell’handicap compete soltanto alla commissione costituita presso l’azienda sanitaria locale.
Legittimo il trasferimento del lavoratore in caso di lieve disabilità
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