Non è reato predisporre annunci pubblicitari in favore di prostitute

Redazione 15/05/13

Lucia Nacciarone

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 20384 del 13 maggio 2013 con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del Procuratore Generale contro la decisione di merito che dichiarava il non doversi procedere nei confronti dei due imputati, gestori di un sito internet di pubblicità.

Costoro erano accusati dei reati di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per aver ideato ed organizzato un sistema di annunci pubblicitari a pagamento in favore di persone che esercitavano la prostituzione, sistema che si basava sui contributi di taluni promotori che in diverse città provvedevano a raccogliere le richieste di inserzione e i relativi pagamenti mensili.

Il punto è che laddove non vi siano riferimenti espliciti, come ad esempio foto o altro materiale pornografico, è difficile individuare un tipo di responsabilità penale: anche se grazie all’apparato predisposto dagli imputati venivano gestiti una serie di annunci relativi a prestazioni di prostitute e transessuali, tuttavia, avvisano i giudici, la pubblicazione d’inserzioni pubblicitarie su siti web, al pari di quella sui tradizionali organi d’informazione a mezzo stampa, deve essere considerata come un normale servizio in favore della persona.

Invece, prosegue la Corte di legittimità, il reato di favoreggiamento sarebbe stato integrato allorché alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla persona interessata si fosse aggiunta una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio col maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, ad esempio in pose erotiche, ponendo in essere quindi una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto fra prostituta e cliente.

Nel caso di specie, esclusa una collaborazione di questo tipo, va precisato che gli imputati si limitavano a raccogliere su base nazionale la pubblicazione di inserzioni basandosi su un’organizzazione territoriale, analogamente a quanto si verifica per ogni pubblicità a prescindere dall’oggetto.

Inoltre, i compensi riscossi per l’attività dai due erano corrispondenti alle ordinarie tariffe per le inserzioni pubblicitarie: dunque correttamente i giudici di merito avevano configurato tale attività come non rispondente ad alcun tipo di reato.

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