Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 12193 del 20 maggio 2013 la Cassazione ha confermato la statuizione dei giudici di merito, che prevedeva l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, convivente con la madre disoccupata presso una casa messa a disposizione da amici.
Non pesa dunque per la Corte suprema il fatto che la donna abbia una casa in cui vivere; né, tantomeno, che la stessa fosse in possesso di titoli di studio adeguati per entrare nel mondo del lavoro e la sua compartecipazione a due società di famiglia nonché contitolarità, assieme all’ex marito, di un conto corrente in banca con cospicuo saldo.
A determinare l’aumento dell’importo in favore del minore è il fatto che la donna non abbia un’occupazione stabile; perciò la Corte ha respinto il ricorso dell’ex marito.
L’assegno di mantenimento in favore del figlio, avvisano i giudici, è suscettibile di aumento anche se il genitore affidatario e collocatario riceve in comodato d’uso gratuito un’abitazione.
Negli incrementi di importi non si tiene quindi conto che la madre possa essere agevolata.
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