Consulenze p.a.: trasparenza è non scegliere le stesse persone

Redazione 27/06/13

Dalla Corte dei conti negato il visto ad alcuni contratti di consulenza esterna nel settore dei fondi europei

di Letizia Pieri

La Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato, nel testo della recente deliberazione n. 10/2013 (> la massima allegata) ha negato il visto e la correlativa registrazione ad alcuni contratti di consulenza esterna che sono stati firmati dal Dipartimento per le pari opportunità all’interno di programmi operativi co-finanziati con fondi europei. I reclami della magistratura contabile, nel caso specifico, hanno indugiato sui requisiti considerati necessari ai fini dell’espletamento dell’attività lavorativa. L’obiettivo portante dell’azione pubblica, nella scelta di avvalersi di consulenti esterni, dovrebbe rispondere all’esigenza di garantire sempre il miglior profilo possibile mediante un giudizio complessivo che sia in grado di fornire, nella fase valutativa delle candidature, una preferenza esplicita in ordine al curriculum oltre che al titolo di studio del candidato, prendendo così in considerazione un ventaglio assai ampio di dati.
Soprattutto nel settore dei fondi europei, tuttavia, si assiste frequentemente ad una sorta di reiterata predisposizione per apporti professionali esterni all’organico p.a., a sfavore di quegli uffici che invece, essendo già preposti, sarebbero perfettamente capaci di gestire progetti di tale calibro. Semplicemente limitandosi a destinare specifica preparazione nell’ambito in cui la consulenza viene richiesta, infatti, la pubblica amministrazione non fa altro che rimanere fedele alla scelta dei medesimi soggetti, per nulla agevolando l’interscambio. Tornando ai casi presi in esame dalla Corte dei conti, non sono state tanto le modalità d’individuazione dei soggetti (sfruttando l’immissione delle autocandidature in una sorta di “long list”) che il dipartimento per le pari opportunità mette in atto a destare le maggiori perplessità, quanto piuttosto lo step successivo.
In tal senso, infatti, la Corte ha sottolineato come, nonostante non esprima alcuna peculiare preferenza in merito  al titolo di studio, lasciando dunque che i collaboratori selezionati siano dotati ognuno di titolo di laurea differente, il dipartimento continua comunque ad esigere una preparazione specifica nel settore delle “pari opportunità”. Ed è opinione della Corte dei conti che suddetta preparazione sia posseduta esclusivamente da chi ha già avuto modo di ricoprire la medesima tipologia di consulenza. In tal modo l’amministrazione, scrive la Corte, “finisce per giovarsi, in modo più o meno continuo, sempre degli stessi soggetti”. Nonostante rimanga un’evidenza pacifica la facoltà discrezionale della pubblica amministrazione nelle rispettive scelte, è altrettanto vero che la stessa è tenuta in ogni caso a rispettare i dettami della razionalità e della trasparenza in tutte le decisioni collaborative.
L’interesse che l’agire pubblico è infatti chiamato a perseguire rispecchia appieno la corretta individuazione delle migliori risorse a disposizione, le quali poi non sempre necessariamente si trovano a corrispondere a quegli stessi profili che hanno già lavorato per la stessa p.a. Su parere della Corte l’attribuzione di un aggiuntivo punteggio nei riguardi di una specifica professionalità nella materia oggetto della consulenza, arriva a mettere in una condizione svantaggiata tutti coloro che, pur essendo dotati di titoli e requisiti richiesti, non abbiano mai svolto la stessa specifica attività.
Il giudizio della p.a. deve implicare una valutazione di portata onnicomprensiva sulle qualità del soggetto in esame, scongiurando quelle tipologie di scelta che al contrario vertono solo ed esclusivamente su un particolare aspetto della preparazione professionale. Nel caso poi dei fondi europei, la Corte prosegue sottolineando come si assista “ad una costante reiterazione di apporti professionali esterni, vale a dire una sorta di provvista parallela di personale”, a discapito appunto di un apparato stabile di personale d’ufficio che sarebbe comunque perfettamente in grado di provvedere alle menzionate attività.

(tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)

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