Utilizzabilità delle liste testimoniali: se la lista testi è presentata in ritardo dal pubblico ministero

Redazione 27/01/20
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A deciderlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 28371 del 1 luglio 2013, che annulla e rinvia ad altra sezione della Corte territoriale la sentenza di merito emessa sulla base di prove dichiarate poi inutilizzabili; compito dei giudici di merito sarà quello di verificare se sussistono mezzi di prova utilizzabili in quanto non colpiti dalla decadenza ex art. 468 del codice di procedura penale.

Tutto ciò in quanto il pubblico ministero aveva depositato in ritardo la lista testi non rispettando il termine di sette giorni liberi prima dell’udienza: probabilmente non era stata tenuta in conto la sospensione feriale; infatti, la lista era stata depositata il 29 luglio per l’udienza del 17 settembre e quindi, a conti fatti, fuori tempo massimo.

Il giudice del merito, continuano gli Ermellini, avrebbe dovuto emanare l’ordinanza ex art. 507 c.p.p. per assumere d’ufficio la prova richiesta in modo tardivo.

In assenza del suddetto provvedimento, non può ritenersi che il giudice abbia voluto acquisire d’ufficio le testimonianze della lista tardiva né si può ipotizzare la sussistenza di un’ordinanza implicita laddove sarebbe invece stato necessario fornire un’adeguata motivazione ad hoc sulla sussistenza dei presupposti di legge e consentire comunque alle parti di interloquire sul punto. Infatti, precisano i giudici di legittimità, la prova si forma in dibattimento ed esistono precise regole per assicurare la possibilità di conoscere prima del dibattimento le prove che l’altra parte vorrà far acquisire. E il principio vale soprattutto per l’imputato.

Perciò il giudizio dovrà essere nuovamente celebrato.

è stato di recente modificato l’orientamento dalla Suprema Corte.

Si legga anche:”E’ applicabile l’art. 507 c.p.p. anche nel caso di mancato o irrituale deposito della lista testimoniale”

Lista testimoniale tardiva: può essere ammessa d’ufficio

La Corte di cassazione, sez. II penale, con sentenza 13 novembre 2019, n. 46147, resa nel caso di una signora condannata per truffa per avere ottenuto dalla persona offesa la somma complessiva di Euro 72.600 Euro, con artifici e raggiri consistiti nel millantare una mediazione funzionale al suo ricongiungimento con l’ex fidanzato.

Nel ricorso per cassazione avverso la conferma della sentenza di condanna emessa in secondo grado, la difesa della ricorrente aveva fra l’altro censurato, per quel che rileva in particolare rispetto al principio enunciato dalla Corte: per un verso, l’illegittimità del deposito delle lista testi della persona offesa prima del completamento della procedura di notificazione della costituzione di parte civile; per altro verso, l’inidoneità dei poteri integrativi previsti dall’art. 507 c.p.p. a sanare la tardività del deposito.

La giurisprudenza di legittimità relativamente all’esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., anche se riferito alla ammissione di testimonianze indicate in liste depositate tardivamente: ha stabilito che l’ ordinanza di integrazione probatoria contestata nel ricorso assumendo che la Corte di appello avesse disposto l’assunzione delle testimonianze indicate nella lista depositata tardivamente dalla costituenda parte civile facendo ricorso ai poteri conferiti dall’art. 507 c.p.p., in quanto ritenute all’evidenza tutte rilevanti ed utili per la decisione.

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