Lilla Laperuta
Nella sentenza n. 16507 del 2 luglio 2013 la Corte di cassazione ha stabilito che è nullo il licenziamento comminato dall’azienda al dipendente che non è rientrato al lavoro dopo l’assenza per aspettativa, perché è da considerarsi nulla la clausola contrattuale che introduce una causa di risoluzione del rapporto non prevista dalla legge.
In particolare il Supremo Collegio ha chiarito che la previsione pattizia che qualificava il mancato rientro in azienda al termine dell’aspettativa quale indice della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto (per fatti concludenti) non può essere considerata lecita, in quanto, non potendo essere assimilata all’assenza ingiustificata per tre giorni, non può essere riconosciuta a tale norma la facoltà di presumere le intenzioni dimissionarie delle parti.
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