Start-up innovative: pubblicato il regolamento Consob sul crowdfunding

Redazione 16/07/13
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Anna Costagliola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013 è stata pubblicata la delibera Consob recante il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line (cd. crowdfunding). In tal modo la Consob ha attuato la delega contenuta nel decreto crescita-bis (art. 30 D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) che aveva previsto la possibilità per le cd. start-up innovative di reperire capitali di rischio avvalendosi della rete internet, attraverso portali online. La norma primaria disciplina il fenomeno conosciuto anche come «equity crowdfunding» che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio (funding) per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (crowd) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.

Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre Parti, delle quali la Prima reca alcune disposizioni generali e detta alcune definizioni, la Seconda è dedicata al registro e alla disciplina dei gestori dei portali e, infine, la Terza detta la disciplina delle offerte tramite portali.

Le Disposizioni generali contengono i riferimenti alle: deleghe regolamentari (art. 1); definizioni (art. 2); modalità di comunicazione e trasmissione di informazioni alla Consob che devono essere effettuate per posta elettronica certificata (PEC) (art. 3).

Il regolamento della Consob provvede ad istituire il registro dei gestori dei portali di cui all’art. 50quinquies, co. 2, del TUF (D.Lgs. 58/1998), il quale deve riportare indicazioni specifiche per ciascun gestore autorizzato e una sezione speciale con elementi informativi sui gestori di diritto che intendono svolgere l’attività (artt. 4-6).

Viene poi disciplinato il procedimento di iscrizione (art. 7) con riferimento a:

a) l’istanza e la documentazione da allegare;

b) i poteri e i compiti della Consob;

c) il termine massimo per la conclusione del procedimento (60 giorni).

In attuazione della disciplina primaria sono stati, inoltre, definiti i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo (art. 8) e quelli di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art. 9). In sintesi, l’onorabilità è legata all’insussistenza di condanne penali mentre la professionalità è legata sia all’esperienza che a competenze specifiche in diversi settori e graduate in base al ruolo (esecutivo o non esecutivo) degli amministratori. In caso di perdita dei requisiti di onorabilità (art. 10) è disposto l’obbligo di comunicazione agli organi sociali e la revoca dell’autorizzazione qualora non siano ricostituiti entro due mesi (periodo entro il quale non possono essere pubblicate nuove offerte e quelle in corso sono sospese). Ulteriori norme sono volte a disciplinare le cause di sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art. 11).

Infine, vengono definite le cause di cancellazione (art. 12) del gestore dal registro che può avvenire:

a) su richiesta del gestore;

b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione;

c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza alla Consob o per effetto dell’adozione del provvedimento di radiazione.

Il Regolamento definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte), alle informazioni (corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell’investimento e prendere le decisioni in modo consapevole, nonché al diritto di recesso che può essere esercitato entro sette giorni dall’ordine (art. 13).

Il Regolamento individua poi specifici elementi informativi che devono essere pubblicati dai gestori. Oltre a fornire informazioni sull’investimento, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle informazioni pubblicate sul portale, risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali dell’investimento e dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendono effettuare.

Le ulteriori regole di condotta istituiscono obblighi di tutela degli investitori connessi alla gestione dei rischi operativi (art. 18), di riservatezza (art. 19) e di conservazione della documentazione (art. 20). Le regole sono completate dall’elenco (art. 21) di dati e informazioni che i gestori devono trasmettere alla Consob in caso di variazione di elementi precedentemente comunicati (compresa la perdita dei requisiti di onorabilità e la sospensione degli amministratori) o annualmente ai fini della vigilanza.

Ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, il gestore verifica (art. 24) che l’emittente abbia previsto nel proprio statuto il diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano il controllo a terzi e la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali sul proprio sito internet. Inoltre, ai fini del perfezionamento delle offerte, spetta al gestore del portale verificare che una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori. Per avere la certezza dell’esistenza delle risorse da destinare all’effettiva sottoscrizione degli strumenti finanziari, i fondi necessari al perfezionamento degli ordini vengono versati in un conto indisponibile intestato all’emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. Agli investitori è comunque riconosciuto il diritto di revoca in caso di cambiamenti significativi della situazione dell’emittente o delle condizioni dell’offerta (art. 25).         

Con la delibera n. 18592 è stato dunque adottato il regolamento sulla raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative. L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una normativa organica e completa sull’equity crowdfunding, peraltro aperta ad operazioni su società provenienti dall’intera Unione europea, senza preclusioni circa la nazionalità degli azionisti. Proprio per questa ragione c’è grande attenzione da parte di molti operatori stranieri che guardano all’Italia come possibile mercato dal quale partire per la sollecitazione via web del capitale di rischio.

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