Biancamaria Consales
È quanto ha deciso la sesta sezione della Suprema Corte di cassazione nell’ordinanza n. 17461 del 17 luglio scorso.
Quando la parte ha due difensori, il termine di impugnazione della sentenza decorre dalla prima notifica effettuata ad uno dei due procuratori. Uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dalla condizione che l’avvocato non eserciti la professione fuori circondario e che non elegga domicilio per attività fuori distretto.
Dunque, nella fattispecie il ricorso per cassazione è stato tardivo e, come tale, ritenuto dalla Corte inammissibile. Infatti, la notifica del ricorso è avvenuta, con la consegna all’ufficiale giudiziario, il sessantunesimo giorno in relazione alla notifica della sentenza presso il primo a riceverla dei due procuratori della parte.
“Il destinatario della notificazione della sentenza – ha affermato la Corte – è il procuratore costituito, non la parte. Pertanto, il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due procuratori e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l’impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente il domicilio ex art. 82 R.D. 37/1934”.
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