Lucia Nacciarone
A deciderlo è la sentenza n. 210 del 18 luglio 2013, cha ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 341/2000 nella parte in cui eliminava la possibilità di fruire dello sconto di pena previsto per il rito abbreviato nel caso di condanna all’ergastolo con isolamento.
La disposizione oggetto di censura forniva un’interpretazione autentica dell’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, (sostituzione dell’ergastolo con isolamento con l’ergastolo senza isolamento) attraverso la riformulazione della norma, facendovi ricadere nel suo ambito di applicazione anche a coloro che, pur avendo formulato la richiesta di abbreviato nella vigenza della precedente legge n. 479 del 1999, erano stati giudicati successivamente all’entrata in vigore del decreto legge 341.
E di conseguenza per il suo effetto retroattivo la norma aveva determinato la condanna all’ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione e non all’ergastolo.
Il D.L. 341 ha stabilito che nell’art. 442, co. 2, c.p.p., l’espressione ‘pena dell’ergastolo’ è riferita all’ergastolo senza isolamento diurno e che alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita con quella dell’ergastolo.
In seguito alla modifica normativa, il giudizio abbreviato consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena dell’ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo semplice.
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