Società fra avvocati, la legge di delegazione ha un’efficacia normativa propria anche in assenza del successivo decreto delegato

Redazione 18/09/13

Lilla Laperuta

Il 16 settembre sul portale del Consiglio nazionale forense è stata pubblicata la circolare n. 18-C-2013 “Chiarimenti in materia di società tra avvocati” nella quale, sostanzialmente ribadendosi quanto già anticipato dal presidente Guido Alpa nella nota del 30 agosto, in riferimento alla nuova disciplina introdotta dalla L. 97/2013 (legge europea) viene puntualizzato che:

a) essa rimuove un requisito previsto dalla normativa sull’esercizio in forma societaria della professione forense da parte degli avvocati cd. “stabiliti” (D.Lgs. 96/2001) e cioè la necessaria presenza di un avvocato iscritto all’albo ordinario nella compagine societaria costituita da avvocati stabiliti, e che, pertanto, trattasi di innovazione che non modifica la regola in base alla quale, per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, è necessario essere avvocati;

b) in realtà, più limitatamente, essa intende disporre che, ai sensi del D.Lgs. 96/2001, si possono costituire anche società tra professionisti, formate da soli avvocati stabiliti.

Si esclude, inoltre, la possibilità che possa trovare applicazione la normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati (art. 10, co. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183; D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 recante “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”). L’art. 5 L. 247/2012 ha, infatti, espressamente sottratto la disciplina delle società tra avvocati alla potestà regolamentare del Governo, ponendo una delega legislativa al fine di disciplinare, con fonte primaria, le suddette società.

Il mancato esercizio della delega, si afferma nella circolare, non priva l’art. 5 di ogni efficacia normativa, essendo ormai superata la costruzione dogmatica della legge di delegazione nei termini di una legge meramente formale, che esaurisce cioè la sua efficacia nei rapporti tra Governo e Parlamento. Piuttosto, è da riconoscersi alla disposizione delegante, nonostante l’assenza del successivo decreto delegato, un’efficacia normativa propria, anche sul piano materiale e anche con riferimento alla vis abrogans della disposizione delegante nei confronti di disposizioni previgenti con essa incompatibili.

Ciò sta a significare che resta fermo l’intento del legislatore di assoggettare le società tra avvocati ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti di cui all’art. 10 L. 183/2012 e al D.M. n. 34/2013, e di farlo con una fonte di rango primario.

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