Tobin tax: in un decreto alcune precisazioni del MEF

Redazione 23/09/13
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Biancamaria Consales

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre è stato pubblicato il decreto del 16 settembre 2013 a firma del Ministro dell’Economia che apporta alcuni chiarimenti sull’applicazione della cosiddetta Tobin Tax (Financial Transaction Tax).

Questo decreto, che, al fine di ottenere eventuali osservazioni prima della versione finale, è stato oggetto di consultazione pubblica, chiusasi il 30 agosto, accoglie alcune richieste pervenute dagli intermediari che operano sul mercato italiano e internazionale, per rendere più agevole e maggiormente in linea con le prassi di mercato l’applicazione dell’imposta.

Le principali precisazioni contenute nel provvedimento possono essere così sintetizzate:

a) l’imposta si applica anche nel caso di trasferimento di nuda proprietà delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o valori mobiliari;

b) sono escluse dall’imposta le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale, indipendentemente dal fatto che le azioni siano di nuova emissione o già in circolazione o che siano azioni di terzi o della società che le assegna;

c) sono state semplificate le regole di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani di panieri o indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati e quelle della base imponibile nel caso di regolamento degli strumenti finanziari derivati con azioni;

d) sono soggette ad imposta anche le obbligazioni e i titoli di debito che non garantiscono il rimborso del capitale e i diritti di opzione. L’obiettivo è quello di evitare arbitraggi e distorsioni nel comportamento degli operatori, essendo le obbligazioni a rimborso di capitale non garantito strumenti simili ai certificates che sono inclusi nell’imposta. Questo chiarimento si applica a partire dal primo gennaio 2014 per dare maggior tempo agli operatori di adattare i loro sistemi informativi. Il resto del decreto entra in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto, invece, non apporta modifiche all’imposta sulle transazioni finanziarie ad alta frequenza, in vigore dal 1° marzo per quanto riguarda le transazioni su azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, e dal 1° settembre per le transazioni in strumenti derivati e valori mobiliari.

Si veda anche la relazione illustrativa al provvedimento.

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