Lucia Nacciarone
Obbligatorio, sottolineano i giudici della Cassazione (sent. n. 40011 del 26 settembre 2013), autorizzare, da parte del direttore dell’istituto di pena, un superamento dei limiti temporali e numerico dei colloqui visivi e telefonici solo in caso di comprovate esigenze di particolare rilevanza o motivi di urgenza.
L’ordinanza accoglie il ricorso del Ministero della Giustizia contro la decisione del Magistrato di sorveglianza che invece aveva dichiarato, in favore del detenuto, il diritto di effettuare colloqui telefonici con il proprio difensore senza limitazioni.
Ad avviso degli ermellini l’esercizio del diritto alla corrispondenza telefonica con il difensore deve necessariamente trovare un contemperamento nelle esigenze di tutela della collettività esprimibile con l’esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati, senza che sia prospettabile il pericolo di nocumento alle strategie difensive del condannato, a cui è fatto carico unicamente di una concisa e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio.
Conclude, infine, la Suprema Corte: «la disciplina di cui al D.P.R. 230/2000 in tema di colloqui telefonici, per i quali sussiste un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell’istituto di pena, si riferisce anche al difensore, atteso che il legislatore ha inteso limitare i colloqui telefonici per problemi di gestione tecnica degli impianti, e che in dipendenza di ciò non si configura una violazione del diritto di difesa in quanto il detenuto può mantenere contatti grafici e visivi con il proprio difensore senza apposizione di limiti».
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