Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 22047 del 26 settembre 2013 i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una donna, proprietaria di un immobile, che assumeva di non aver ricevuto l’avviso di convocazione, che era stato regolarmente spedito nei cinque giorni antecedenti alla data fissata per la prima assemblea.
Nel giudizio di primo grado emergeva che era prassi comune, da parte dei condomini, quella di non presentarsi alla prima, ma solo alla seconda convocazione. E, di conseguenza, che la signora aveva avuto tutto il tempo per venire a conoscenza dell’assemblea, dal momento che l’avviso era stato spedito entro il termine previsto dalla legge. Quindi il Tribunale e la Corte d’appello avevano respinto la domanda della donna, anche sulla base del fatto che la delibera impugnata era stata adottata in seconda convocazione, a riprova del fatto che la prima convocazione non si era, in effetti, svolta.
La Cassazione ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito, e, sottolineando che ogni condomino ha il diritto di intervenire in assemblea, ha stabilito che ciascuno deve poter essere messo in condizione di esercitare il suddetto diritto, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’ultimo comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine previsto. Inoltre, proseguono gli ermellini, non è condivisibile la tesi della Corte territoriale secondo cui, attesa la normale partecipazione dei condomini alla seconda convocazione, più che alla prima, il dies ad quem da considerare, per accertare il rispetto dei termini di legge, sarebbe quello della seconda convocazione dell’assemblea condominiale.
Infatti, ai fini della valutazione dell’osservanza del termine dei cinque giorni, deve aversi sempre riguardo alla data dell’assemblea in prima convocazione.
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