Biancamaria Consales
Con circolare n. 166 del 5 dicembre 2013, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del decreto interministeriale 10 aprile 2013, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua le aree geografiche relative alle agevolazioni contributive previste dalla disciplina del contratto di inserimento lavorativo per le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Gli incentivi economici a supporto sono quelli previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro: per quelli in misura superiore al 25%, il decreto 10 aprile 2013 prevede l’applicazione soltanto nelle aree individuate anno per anno dall’Istat in presenza di un tasso di occupazione femminile di almeno venti punti percentuali inferiore a quello maschile o di un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile.
La circolare, partendo dal quadro legislativo di riferimento, si sofferma, dunque, sui benefici di cui all’art. 59, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 (artt. 1 e 2 del D.M. 10 aprile 2013). Evidenzia, inoltre, che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, nel senso che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 1 del decreto sopra citato. Inoltre, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% è subordinata alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, in minima parte diverse da quelle previste dall’art. 5 del previgente Regolamento n. 2204/2002.
Dette condizioni sono:
a) intensità lorda dell’aiuto: l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, i quali corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione;
b) incremento netto del numero dei dipendenti: l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
c) durata minima del contratto: il contratto deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. Come già precisato dal Ministero del Lavoro, l’agevolazione non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.
La circolare fornisce, infine, chiarimenti anche sulla convalida dei contratti di inserimento e agevolazioni contributive nella misura del 25% (art. 3 D.M. 10 aprile 2013), sugli adempimenti a cura del datore di lavoro ed, infine, sulle modalità operative facendo un opportuno distinguo tra aziende che hanno fruito ovvero stanno fruendo degli incentivi economici nella misura corretta, conformemente a quanto disposto dal D.M. 10 aprile 2013 e aziende che non hanno fruito di alcuna misura di agevolazione e aziende che hanno fruito dell’agevolazione in misura inferiore a quella spettante.
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