CGUE: congedo matrimoniale anche al dipendente omosessuale che conclude un PACS

Redazione 13/12/13
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Anna Costagliola

Nei Paesi in cui il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, la stipula di un PACS (patto civile di solidarietà), con una persona del medesimo sesso, da parte di un lavoratore dà diritto agli stessi benefici riconosciuti ai suoi colleghi in occasione del matrimonio, con particolare riferimento ai giorni di congedo e al premio di matrimonio, ove previsto dal contratto. E’ quanto stabilito dalla Corte Ue che, con la sentenza 12 dicembre 2013, causa C-267/12, si è pronunciata sulla questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La vicenda riguarda il caso di un cittadino francese che, avendo concluso, in epoca anteriore al riconoscimento del matrimonio gay da parte del legislatore, un PACS con una persona del medesimo sesso, si era vista negata dal proprio datore di lavoro l’attribuzione dei giorni di congedo straordinario e del premio di matrimonio riconosciuti dal contratto collettivo nazionale (CCNCA) al dipendente che si sposa. La vicenda è approdata innanzi alla Corte di Giustizia europea invitata a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale se l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della citata direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo ai sensi della quale un dipendente che abbia concluso un PACS con una persona del medesimo sesso è escluso dai benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e un premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando alle persone del medesimo sesso la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente di sposarsi.

I Giudici di Lussemburgo rilevano preliminarmente che il PACS, su cui persone del medesimo sesso possono contare per organizzare una vita in comune impegnandosi all’aiuto materiale e all’assistenza reciproci, costituisce, al pari del matrimonio, una forma di unione civile di diritto francese, che pone la coppia in un contesto giuridico preciso, fonte di diritti e di obblighi reciproci e verso terzi. Se è vero che esso è accessibile altresì a persone di sesso diverso, ferme restando nel complesso le differenze rispetto al regime matrimoniale, il PACS era l’unica possibilità che il diritto francese offriva, alla data dei fatti del procedimento principale, alle coppie del medesimo sesso per dare alla loro unione una veste giuridica certa e opponibile ai terzi.

Pertanto, relativamente ai benefici a livello di retribuzione o di condizioni di lavoro, nel caso specifico giorni di congedo straordinario e un premio, concessi in occasione della conclusione dell’unione civile del matrimonio, le persone del medesimo sesso che, non potendo contrarre matrimonio, stipulano un PACS, si trovano in una situazione analoga a quella delle coppie che si sposano.

Tanto premesso, è giurisprudenza costante della Corte che una normativa di uno Stato membro che conferisca benefici in termini di retribuzione o di condizioni di lavoro unicamente ai lavoratori sposati, mentre il matrimonio è legalmente possibile nel medesimo Stato membro solo tra persone di sesso diverso, crea una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omossessuali uniti in un PACS che versino, sotto il profilo della finalità e dei presupposti di concessione di detti benefici, in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio con una persona di sesso diverso.

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