Lilla Laperuta
In materia di apprendistato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27511 del 10 dicembre 2013, ha definito il ricorso riguardante la nullità del rapporto di apprendistato, con il conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro, per inesistenza dell’attività formativa.
In particolare, ha chiarito che il datore di lavoro, al quale venga contestato di non aver adempiuto all’obbligo formativo normativamente previsto per i lavoratori apprendisti, potrà fornire prova contraria giovandosi delle testimonianze degli ex colleghi. Deve, dunque, considerarsi legittima la prova dell’avvenuta formazione nei confronti dell’apprendista, a fronte di quanto sostenuto dai testi. A tali fini il datore di lavoro sarà sgravato dall’obbligo di conversione del contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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