Lilla Laperuta
In materia di autotutela, la Corte di Cassazione, con sentenza 28 Febbraio 2014, n. 4823, ha precisato che l’Amministrazione può annullare l’avviso di liquidazione irregolare (nella fattispecie privo di sottoscrizione da parte dell’ufficio) ed emetterne un secondo rettificato.
Viene così respinto il ricorso con cui si rilevava l’illegittimità dell’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro; l’Ufficio aveva operato la reiterazione di tale avviso e ciò, stando al ricorrente, non era giustificato da elementi conosciuti o emersi successivamente.
L’Amministrazione, ad avviso della Suprema Corte, in mancanza di una norma ostativa, può emanare nei termini di decadenza, nell’esercizio del potere di autotutela, atti sostitutivi di quelli precedenti, ancorché identici nel contenuto e con lo stesso numero di protocollo dell’atto sostituito.
Già in altre occasioni si è affermato che è legittimo il comportamento dell’amministrazione finanziaria che annulli un avviso di accertamento, già notificato al contribuente e, nell’esercizio del potere generale di autotutela, diverso dal potere previsto dall’art. 43, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, lo sostituisca con un nuovo avviso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19064 del 12/12/2003).
Né è preclusivo dell’intervento sostitutivo, aggiunge la Cassazione, la circostanza che il giudizio sul primo atto fosse ancora pendente.
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