Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 65 del 1 aprile 2014 la Consulta dichiara infondata la questione di illegittimità avente ad oggetto le norme contenute nel D.Lgs. 150/2011, in particolare l’articolo 14, comma 2, che, nell’affermare la competenza del Collegio, ribadisce i criteri del previgente modello processuale, delineato dalla Legge 794/1942.
Dunque, in materia di liquidazione dei compensi per gli avvocati continua a decidere il Tribunale in composizione collegiale; e ciò, in virtù del fatto che per giurisprudenza costante della stessa Corte costituzionale afferma che la disciplina degli istituti processuali è rimessa alle scelte insindacabili del Legislatore, che trovano un unico limite nella manifesta irragionevolezza.
Dal momento che nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, non è condivisibile la tesi del remittente, secondo cui l’esclusione della competenza del giudice monocratico, nei procedimenti di liquidazione dei compensi degli avvocati, contrasterebbe con esigenze di efficienza ed economia nell’impiego delle risorse dell’amministrazione della giustizia.
In questo caso, secondo i giudici costituzionali, la riserva di collegialità è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore che ha inteso contemperare gli interessi in gioco nei procedimenti di liquidazione degli onorari forensi: con una decisione insindacabile il Parlamento ha ritenuto in particolare adeguato un bilanciamento che escludesse la competenza del giudice unico per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all’esclusione dell’appello, e, dall’altro, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio rinunciando ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore.
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