Lucia Nacciarone
Con la sentenza n.10524 del 14 maggio 2014, la Cassazione ha respinto il ricorso dei parenti della vittima di un incidente stradale, con cui gli stessi chiedevano il danno morale per le sofferenze patite prima di morire.
Va premesso che era stato già riconosciuto il risarcimento del danno biologico iure hereditatis, dagli stessi ermellini, che avevano cassato la prima sentenza d’appello che non accordò agli eredi il danno biologico patito dal de cuius rimasto quasi un mese in agonia prima di morire.
Il danno morale, però, era rimasto fuori dal giudizio, non avendo i familiari proposto la relativa domanda; infatti, precisa la Corte, il danno morale rientra nel danno non patrimoniale al pari del danno biologico, ma è da quest’ultimo completamente distinto, pertanto necessita di apposita richiesta.
La Cassazione ha, infine, ritenuto valida la liquidazione del danno biologico fatta dai giudici di merito, per avere gli stessi tenuto conto dei principi che governano la liquidazione del danno non patrimoniale parametrandola alle tabelle per inabilità assoluta, secondo il proprio prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto.
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