Le Sezioni Unite decideranno sulla nullità dell’alcooltest effettuato in assenza del difensore

Redazione 23/10/14

Lucia Nacciarone

 

Con l’ordinanza di rimessione n. 43847 del 21 ottobre 2014 la quarta sezione penale della Cassazione ha demandato al collegio esteso la parola sul regime della nullità e della decorrenza della prescrizione relativa del test a mezzo etilometro effettuato omettendo l’avviso (al conducente che si sospetta di guida in stato di ebbrezza) della facoltà di farsi assistere da un legale alla suddetta prova.

Ricordiamo che la legge prevede l’obbligo, a carico del conducente fermato, di sottoporsi all’esame, e contestualmente l’obbligo, a carico dell’agente accertatore, di comunicargli che, se preferisce, può farsi assistere da un avvocato. L’omesso avviso comporta una nullità dell’atto, a regime intermedio, e sul punto si erano sviluppati due orientamenti contrapposti, uno più restrittivo, e l’altro più garantista.

 Secondo il primo, l’interessato doveva eccepire subito di non essere stato avvisato, e dunque prima del compimento del test, o, in caso di impossibilità, subito dopo, non potendo aspettare il primo atto del procedimento ma attivando il meccanismo delle memorie difensive di cui all’art. 121 c.p.p.

L’altro orientamento ha proposto una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme secondo cui è tempestiva l’eccezione di nullità sollevata con il primo atto procedimentale utile, che nella specie sarebbe l’opposizione a decreto penale di condanna.

Infatti, come sottolineano i giudici che sembrano propendere per questo secondo orientamento, non si può prescindere dall’instaurazione del rapporto fra indagato/imputato e il suo legale, per consentire una più adeguata tutela delle esigenze difensive.

La parola ora passa alle Sezioni Unite.

 

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