Microcredito: le nuove regole anche per i professionisti.

Redazione 03/12/14
Con Decreto del 17 novembre 2014 il Ministero delle’Economia e delle Finanze ha disciplinato il microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il provvedimento entra in vigore a partire dal 16 dicembre 2014.


Nell’attività di microcredito
, come specificato dall’art. 1, rientra il finanziamento finalizzato a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Beneficiari del microcredito sono:

– microimprese con meno di 5 dipendenti;

– lavoratori autonomi e imprese titolari di partita IVA, attivi da non più di 5 anni;

– lavoratori autonomi o ditte individuali che impiegano fino a 5 dipendenti;

– società di persone, Srl o cooperative con meno di 10 dipendenti non soci.

L’art. 2 individua le spese finanziabili:

acquisto di beni incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (anche in forma di micro leasing finanziario);

retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

pagamento corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti. I corsi possono essere anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

 

Per quanto riguarda l’ammontare massimo del finanziamento e le caratteristiche dello stesso, il Decreto stabilisce che i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro.

 

Il finanziamento è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale e la durata dello stesso non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per i corsi di formazione.

 

L’attività di microcredito è inoltre finalizzata a promuovere progetti d’ inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

a) stato di disoccupazione;

b) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;

d) significativa contrazione del reddito o  aumento  delle  spese non derogabili per il nucleo familiare.

 

Tali condizioni sono verificate dall’operatore del microcredito attraverso la richiesta di prove documentali e l’effettivo utilizzo delle somme corrisposte.

 

La concessione del finanziamento è destinata all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento  di  bisogni  primari  del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare (spese  mediche, canoni  di locazione, spese per la messa a norma degli  impianti  della  propria abitazione principale e per la riqualificazione  energetica,  tariffe per l’accesso a servizi  pubblici  essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi  energetici,  spese  necessarie  per  l’accesso all’istruzione scolastica).

 

>> Consulta il testo del Decreto 17 novembre 2014

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