Nella fruttuosa e continua attività legislativa che caratterizza questo periodo, prende strada il Ddl in materia di delitti contro l’ambiente.
Approvato dal Senato, con 165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 astenuti, il disegno di legge continua il suo percorso alla Camera. E alla luce del caso Eternit, terminatosi recentemente, il ddl trova larga intesa tra le forze politiche e riceve il plauso delle associazioni ambientaliste.
Il Ddl n. 1345 introduce quattro nuovi reati e prevede aggravi di pene per le lesioni personali e le morti conseguenti alle nuove figure delittuose, raddoppiando i termini di prescrizione.
A fianco del titolo VI del codice penale, il ddl prevede l’introduzione del nuovo titolo VI-bis, contenente le nuove fattispecie di reato:
- Art. 452-bis – Inquinamento ambientale: punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 100mila euro chiunque “cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; 2) dell’ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica”;
- Art. 452-ter – Disastro ambientale: punisce con la reclusione da 5 a 15 anni, chiunque cagioni un disastro ambientale, ovvero un’alterazione “irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o l’alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”;
- Art. 452-quinquies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 50mila euro, chiunque, “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività” o lo abbandona o se ne disfa illegittimamente;
- Art. 452-sexies – Impedimento del controllo: punisce, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque, “negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti”.
Il Disegno di legge introduce poi diverse circostanze aggravanti quando dai delitti ambientali derivi pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o un rischio di compromissione o deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ovvero dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
All’art. 452-septies sono previsti aggravi di pena se i reati vengono commessi da associazioni per delinquere o mafiose quando l’attività delle stesse è finalizzata “a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”.
Si precisa che il testo del Disegno di Legge ora in esame a Montecitorio, contiene anche l’emendamento sulle tecniche autorizzate per l’ispezione dei fondali marini finalizzate alla ricerca di idrocarburi. Debutta quindi un nuovo reato relativo al divieto di utilizzare l’air-gun o altre tecniche esplosive per l’attività di ricerca di idrocarburi e di ispezione.
Sono inoltre previste significative riduzioni di pena a seguito del ravvedimento operoso di cui all’art. 452-octies. La norma stabilisce una riduzione delle sanzioni dalla metà a due terzi, nei confronti di coloro che si adopereranno “per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori” ovvero aiutino concretamente le autorità nella ricostruzione dei fatti, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, o, infine, provvedano alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Gli ultimi articoli, 452-novies e 452-decies, sono invece dedicati alla confisca dei beni e al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di condanna o di patteggiamento della pena per i nuovi reati ambientali.
In particolare, è sempre prevista la confisca delle cose che costituiscono profitto o prodotto del reato. Qualora non sia possibile, spetta al giudice individuare i beni di valore equipollenti di cui il condannato abbia disponibilità e disporne la confisca.
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