Legge sulle misure cautelari in G.U.: carcere come extrema ratio

Redazione 27/04/15

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 47/2015 di riforma delle misure cautelari.

Entrerà in vigore l’8 maggio 2015 e apporta modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari e modifiche alla l. n. 354/1975, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.

Vedi il testo di Legge

 

Analizziamo brevemente le principali novità introdotte.

 

Carcere come extrema ratio


La custodia in carcere diventerà l’ultima misura possibile da applicare, soltanto se altre misure coercitive (anche applicate cumulativamente)  vengono ritenute impraticabili, misure quali gli arresti domiciliari, o misure interdittive. Viene quindi esclusa l’applicazione automatica della custodia cautelare.
La presunzione di idoneità è ora limitata ai soli delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).

 

Obblighi del giudice di esplicare le sue scelte


Il giudice per giustificare l’applicazione della misura cautelare del carcere oltre  basare la sua valutazione sulla gravità del reato per cui si procede e sulle modalità della sua esecuzione, dovrà valutare altresì i precedenti, la personalità e la condotta.

Il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, poi, oltre ad essere concreto, dovrà essere anche attuale.
La decisione del giudice dovrà contenere anche le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea l’applicazione di altre misure. In tal modo si esclude la possibilità per il giudice stesso di richiamare semplicemente le deduzioni del pm e dovranno essere indicati anche i motivi per cui non si ritengano corrette le indicazioni della difesa.
La mancata motivazione potrebbe poi essere causa di annullamento della misura cautelare in fase di riesame.
Si precisa infine, che in caso di violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, non scatterà subito la conversione in carcere, ma solo nel caso in cui la trasgressione non sia di lieve entità.

 

Tempistiche per altre misure diverse dal carcere


Viene allungato il periodo di applicazione di misure cautelari diverse dal carcere: la durata massima viene aumentata da 2 a 12 mesi, con loro possibile rinnovazione, per esigenze probatorie, non oltre il limite di durata massima.

Dal punto di vista processuale, la legge riconosce il diritto dell’imputato a comparire personalmente all’udienza del procedimento di riesame. Per consentire alla difesa di prepararsi al meglio, è stata introdotta la possibilità per il Tribunale di differire l’udienza camerale per un periodo di tempo compreso tra i 5 e i 10 giorni. Le Procure dovranno trasmettere gli atti al Tribunale entro 5 giorni, al fine di evitare che la misura coercitiva perda efficacia senza possibilità di essere rinnovata.

Redazione

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