Nuovo volto per le banche di credito cooperativo. Sono molte le novità previste dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 (G.U. 37 del 15 febbraio 2016.
La riforma del settore del credito cooperativo prevede:
• Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro.
• La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati ‘’contratti di coesione’’.
• La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo.
• Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
• La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC.
Secondo il D.L. 18/2016 il gruppo bancario cooperativo è composto da:
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attivita’ bancaria il cui capitale e’ detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle societa’ del gruppo. il requisito minimo di patrimonio netto della societa’ capogruppo e’ di un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo.
Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente.
Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui e’ attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:
1) l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonche’ gli altri poteri necessari per l’attivita’ di direzione e coordinamentoi;
2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza,
degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3) l’esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;
c) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attivita’ comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all’adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le
banche cooperative a mutualità prevalente. Non e’ in ogni caso ammesso il recesso.
Il contratto prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.
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