Lo stato di necessità impone l’annullamento della contravvenzione per violazione del divieto di sosta se il conducente ha lasciato l’auto in zona vietata per pochi minuti e perché spinto da una urgenza.
È quanto affermato dal Giudice di Pace di Cosenza, nella sentenza n. 55 del 2016.
Nel caso di specie, un automobilista lasciava l’auto in area pedonale per pochi minuti poiché doveva consegnare alcuni farmaci alla convivente che era in gravidanza a rischio. Multato per la sosta vietata, presentava ricorso al Prefetto, il quale rigettava la contestazione emettendo così ordinanza-ingiunzione di pagamento.
L’automobilista presentava, così, ricorso al Giudice di Pace il quale accoglieva il ricorso ritenendo provato lo stato di necessità.
Invero, il codice penale prevede all’art. 54 che non sia punibile chi abbia commesso il fatto illecito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né evitabile in altro modo, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Ebbene, la necessità di somministrare dei farmaci ad una donna in stato di gravidanza “a rischio” legittima la violazione della norma del codice della strada che sanziona il parcheggio su area pedonale o in altra zona rimozione.
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Infatti, la causa di non punibilità ricorre non solo quando c’è il pericolo di un danno grave alla persona, ma anche quando colui il quale commette l’infrazione è convinto di trovarsi in una situazione di pericolo di grave danno, convinzione determinata da circostanze oggettive e cioè da un malessere o da una ferita.
Insomma, non conta l’effettivo quadro clinico del malato, ma la percezione dell’automobilista che, credendo ragionevolmente nella gravità della situazione, commette la violazione del codice della strada.
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