Con la circolare del 1 aprile 2016, il Ministero della Giustizia ha risposto ai numerosi quesiti giunti alla Direzione generale della Giustizia Civile relativi al contributo unificato per le opposizioni allo stato passivo fallimentare per le diverse fasi processuali.
Premessa
Il legislatore, dopo aver previsto in termini generali, all’art. 9, l’obbligo di versamento del contributo unificato per “la procedura concorsuale”, ha, al successivo art. 13, comma 5, indicato l’ammontare del contributo unificato dovuto unicamente “per la procedura fallimentare”, all’uopo definita quale quella che va “dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”.
Di conseguenza, non rientrano nella previsione normativa in esame, tra le altre, la fase istruttoria prefallimentare, la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali.
Giurisprudenza
In tale contesto normativo, lo stesso Ispettorato generale ha riscontrato che, nella prassi operativa degli uffici giudiziari, sono state adottate interpretazioni diverse in merito alla disciplina cui sottoporre tali ultime ipotesi.
Trattandosi tuttavia di problematica non risolvibile in via interpretativa – rientrando la materia del contributo unificato in ambito fiscale, nel quale non trova applicazione il principio di interpretazione analogica – la Direzione generale, dopo aver promosso le opportune interlocuzioni con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, ha deciso di fare chiarezza.
La Circolare ha precisato che il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio che abbia natura giurisdizionale, secondo i criteri individuati dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, basati rispettivamente sul valore della domanda (come risulta da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo) e sulla materia o natura del procedimento.
L’ufficio giudiziario esercita il dovere di controllo sul contributo unificato versato dalla parte secondo le disposizioni dell’articolo 15 del citato testo unico, verificando, in particolare, sia “l’esistenza della dichiarazione di valore della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento”, sia “se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa”.
Ammontare del contributo.
Riassumendo, per la procedura fallimentare (intercorrente tra la sentenza dichiarativa di fallimento e la chiusura) il contributo unificato è dovuto in misura fissa pari a euro 851,00 (art. 13, comma 5, d.P.R. n. 115/2002).
Per le fasi endoprocessuali, nonché per quelle di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore del difensore (art. 14, d.P.R. 151/2002) al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e al tipo di procedura azionata.
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