Il trasgressore che paga subito il verbale stradale conseguente alla mancata copertura assicurativa rischia comunque la confisca del veicolo se non provvede anche alla riattivazione tempestiva della polizza obbligatoria. E in questo caso dovrà pure provvedere al pagamento integrale della multa, rinunciando cioè al beneficio dello sconto del 30% sull’importo della sanzione.
È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 5 maggio 2016.
Cosa accade se si paga la multa entro 5 giorni?
Il trasgressore ha un notevole sconto! Tuttavia, capita che dopo il pagamento della multa scontata l’automobilista non riattiva la copertura assicurativa per almeno 6 mesi.
Il problema sorge poiché la norma (art. 193, comma 4, del codice della strada) non prevede questa ipotesi limitandosi a prevedere la restituzione del mezzo, previo pagamento della sanzione, delle spese e attivazione della polizza oppure la confisca del veicolo, in assenza di pagamento del verbale e di un ricorso.
Se, quindi, il conducente paga subito la multa ma non riattiva nessuna polizza, il veicolo non può essere liberato dal sequestro.
La soluzione del Ministero
«L’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, invia il verbale al prefetto. Quest’ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell’art. 21 della l. n. 689/1981 nella quale fissa il termine entro il quale l’interessato dovrà procedere alla riattivazione della polizza con l’indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovrà essere portata in visione all’ufficio di polizia».
Ovviamente, il termine per riattivare la polizza sarà molto breve poiché le spese di custodia del veicolo, nell’ipotesi di mancato pagamento dell’assicurazione e di confisca del veicolo, vengono anticipate dalla prefettura.
Se si paga la multa scontata ma il veicolo viene confiscato?
In questo caso, «la somma versata dovrà essere trattenuta a titolo di acconto e il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie modalità di riscossione».
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